Codice della strada* art.50 del Codice della Strada (modifica dell’art. 24/1 della legge 3.02.03 n.14).
“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW cioè 250W la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.”

Se navigando nel sito trovate questo simbolo divieto-my-e-bike vuol dire che il componente non è adatto all’utilizzo su strada pubblica, ma adatto in qualsiasi altra parte.

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